Comitato Genitori
Cos’e’ Un Comitato Dei Genitori
Il Comitato dei genitori non è un organo collegiale ma è riconosciuto dalla normativa vigente: ART. 15 comma2 del DL 297/94 – Testo unico DL 297/94:”I rappresentanti dei genitori nei consigli di intersezione, di interclasse o di classe possono esprimere un comitato dei genitori del circolo o dell’istituto…” Il Regolamento dell’Autonomia Scolastica DPR 275/99 art.3 comma 3 – stabilisce inoltre che il Comitato dei genitori ha la possibilità di esprimere proposte e pareri al Collegio dei Docenti e al Consiglio d’Istituto.
Il Comitato dei genitori si costituisce per iniziativa dei genitori eletti come rappresentanti di classe nei consigli di classe e interclasse. E’ aperto alla partecipazione di tutti i genitori. Perché la sua costituzione possa essere riconosciuta è necessario che venga redatto uno statuto, che questo venga approvato dall’assemblea dei rappresentanti e che venga nominato un Presidente. E’ possibile nominare anche un Vice-presidente, un Segretario e dei Coordinatori.
I Compiti
Oltre a esprimere proposte e pareri al Collegio dei Docenti e al Consiglio d’Istituto può:
- essere consultato per la definizione del POF (Piano dell’Offerta Formativa)
- promuovere incontri e iniziative
- promuovere attività culturali e formative, ricreative e sportive
- cooperare e partecipare alla vita scolastica
- svolgere un’azione di collegamento tra i rappresentanti di classe dei genitori e gli eletti nel Consiglio d’Istituto.